I giudici amministrati legittimano la co-progettazione per le Onlus

I giudici amministrati legittimano la co-progettazione per le Onlus

2 Ottobre 2024

Nota a sentenza del TAR Lombardia n. 2533/2024*

a cura di Avv. Luca Degani – Avv. Raffaele Mozzanica – Avv. Marco Ubezio

Il TAR Lombardia (sez. II), con la recente sentenza n. 2533 del 1.10.2024, è intervenuto
in tema di partecipazione alle procedure di co-progettazione indette dalla P.A degli enti
con qualifica di Onlus.

Premessa
La sentenza in questione riguarda un avviso di istruttoria pubblica, emesso dal Comune
di Milano, per l’individuazione di soggetti del Terzo settore che gestissero, in regime di
co-progettazione, una struttura per l’accoglienza di adulti italiani e stranieri in condizione
di povertà e di emarginazione sociale. Tra i destinatari dell’Avviso venivano ricomprese
anche le Onlus, considerate ETS in forza del regime transitorio di cui all’art. 101, comma
3, del D.Lgs. n. 117 del 2017 (CTS).

Il soggetto ricorrente sosteneva che le Onlus non potessero prendere parte al
procedimento avviato dal Comune di Milano e, di conseguenza, che l’ATI (facente capo
all’altro soggetto partecipante e vincitrice) non avrebbe potuto essere ammessa alla
procedura in quanto, al proprio interno, vedeva la presenza di tre Onlus non iscritte al
RUNTS.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente affermava che le Onlus avrebbero dovuto
iscriversi al RUNTS, in ragione del fatto che tale registro è già operativo e che, pertanto,
le Onlus non iscritte allo stesso non possano essere considerate Enti del Terzo settore
(ETS), ai sensi dell’art. 4 del CTS.

La decisione del TAR
I giudici amministrativi hanno invece affermato la piena legittimità per gli Enti aventi,
ancora oggi, qualifica di Onlus di partecipare alle procedure di co-programmazione
e di co-progettazione (art. 55 CTS), in forza del regime transitorio previsto dalla
Riforma del Terzo settore, ed in particolare dall’art. 101, comma 3, CTS.
Il Tribunale amministrativo Lombardo ha, infatti, affermato che: “(…), considerato che
attualmente le Onlus non hanno ancora un preciso obbligo di iscrizione al RUNTS,
valendo ancora per le stesse il regime transitorio dell’art. 101 del Cts, la scelta del  Comune di Milano

di consentire la partecipazione a tutte le Onlus non appare certamente
contra legem oppure illogica”.
Non solo, i giudici hanno altresì precisato che: “al contrario l’eventuale divieto di
partecipazione alle Onlus avrebbe ridotto in maniera irrazionale ed indiscriminata la
platea degli Ets, precludendo all’Amministrazione l’apporto di soggetti attivi nel terzo
settore, quali sono appunto le Onlus stesse”.

I giudici amministrativi, ad ulteriore suffragio della loro tesi, hanno altresì richiamato il
decreto istitutivo RUNTS (decreto ministeriale n. 106 del 15.9.2020), il quale, all’art. 34,
“detta una peculiare normativa per gli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus, le quali sono
obbligate a presentare la domanda di iscrizione al RUNTS fino al 31 marzo del periodo
di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101
comma 10 del CTS”, nonché la nota del Ministero del Lavoro del 29.12.2021, che
riconosce agli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus la qualifica di ETS durante il periodo
transitorio e la nota della Città Metropolitana di Milano, ente gestore del RUNTS, del
1.12.2023, che conferma la valenza del regime transitorio, di cui all’art. 101 del Cts, per
le Onlus anche a seguito dell’istituzione del RUNTS.
Per le ragioni espresse dal Tar Milano, il principio che legittima le Onlus alla
partecipazione alle procedure di co-progettazione pare estensibile anche alle ipotesi di
partecipazione, per i medesmi soggetti, ai diversi bandi per progetti e finanziamenti, che
spesso hanno visto l’esclusione delle stesse proprio per la mancata iscrizione al RUNTS.

Ulteriori considerazioni
La sentenza in esame risulta di estremo rilievo anche in relazione alla conferma di alcuni
ulteriori principi:
– gli articoli 55 e 56 (co-programmazione e di co-progettazione) delineano un
modello di gestione dei servizi fondato sul coinvolgimento attivo degli enti del
Terzo Settore e tale modello è alternativo a quello caratterizzato dall’acquisizione
di beni e servizi mediante lo strumento dell’appalto pubblico o della concessione
di cui al vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023).

si configurano, (di conseguenza) due modelli alternativi di gestioni dei servizi
rivolti, come nel caso di specie, a soggetti in particolari condizioni di fragilità,
sicché nel caso di utilizzo del modello previsto dal Cts, le norme sulla
contrattualistica pubblica di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023 non possono estendersi
alla procedura di co-programmazione e di co-progettazione di cui al medesimo
Cts;
– il ricorso alla coprogettazione non pare limitarsi alle sole ipotesi di mero rimborso
delle spesse o di pagamento di un corrispettivo simbolico (c.d.. nummo uno) da
parte della Pubblica amministrazione.